Art. 101T. U. 1923, art. 101

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I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art101 · fonte su Normattiva