Art. 105

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Chiunque eseguisce l'inscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da lire 50 a Se l'inscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art105 · fonte su Normattiva