Art. 108 — T. U. 1923, art. 109
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Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la inscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire 50 a Se l'omissione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva