Art. 108T. U. 1923, art. 109

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la inscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire 50 a Se l'omissione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art108 · fonte su Normattiva