Art. 109 — T. U. 1923, art. 110
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[1]Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare, ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilita' da tre a sei anni.
[2]Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva