Art. 11T. U. 1923, art. 11

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[1]Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

[2]1° La paternita', il luogo e la data della nascita;

[3]2° L' abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto.

[4]Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 1.

[5]La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

[6]Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, puo' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art11 · fonte su Normattiva