Art. 111 — T. U. 1923, art. 112
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[1]Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitate il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dallo esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
[2]Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni e' applicato il massimo della pena.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva