Art. 113 — T. U. 1923, art. 114
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[1]Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la liberta' del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a 5000.
[2]Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.
[3]Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.
[4]Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva