Art. 117 — T. U. 1923, art. 118
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[1]Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.
[3]L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la meta' del detto termine di due anni.
[4]Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico della legge comunale e provinciale.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva