Art. 119T. U. 1923, art. 120

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[1]La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115 e 116 e' devoluta ai tribunali penali.

[2]L'autorita' giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovra' ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive prese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art119 · fonte su Normattiva