Art. 120 — T. U. 1923, art. 121
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Quando la votazione di una sezione di un collegio elettorale e' stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera puo' deliberare che per gli elettori inscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva