Art. 121 — T. U. 1923, art. 122
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Salvo quanto e' disposto dall'art. 52 in ogni altro caso, in cui e' dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticita' di domande verbali e l'identita' personale di coloro, che vogliono inscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva