Art. 123T. U. 1923, art. 124

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[1]Fino a quando non saranno ultimate le operazioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, dal Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e dal decreto presidenziale 1° febbraio 1922, per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle popolazioni dei territori predetti, e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, saranno inscritti nelle liste elettorali politiche:

  • a)coloro che sono cittadini italiani di pieno diritto;
  • b)coloro che si trovano nelle condizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 46 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

[2]Questi ultimi, quando non siano gia' elettori, non potranno essere inscritti nelle liste politiche se non in seguito a domanda.

[3]Coloro che, per il titolo indicato alla lettera b) del comma precedente, ottennero l'inscrizione nelle liste elettorali politiche, conservano tale inscrizione e l'esercizio del diritto elettorale, quando non l'abbiano perduto per altra causa, finche' da parte della competente autorita', non sia stata respinta, con provvedimento definitivo, la domanda di opzione per la cittadinanza italiana.

[4]Gl'inscritti ai quali, con provvedimento definitivo, sia stato negato il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovranno essere cancellati dalle liste in qualsiasi tempo, anche col procedimento di cui al primo comma dell'art. 31.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art123 · fonte su Normattiva