Art. 125 — T. U. 1923, art. 126
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Ai titoli indicati ai numeri 1° a 4°, 6° e 7° dell'art. 13 s'intendono rispettivamente parificati quelli corrispondenti, acquisiti presso istituti, scuole od uffici, nei territori di cui all'art. I titoli indicati ai numeri 9° e 10° non sono validi se non provengono dallo Stato italiano.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva