Art. 125T. U. 1923, art. 126

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai titoli indicati ai numeri 1° a 4°, 6° e 7° dell'art. 13 s'intendono rispettivamente parificati quelli corrispondenti, acquisiti presso istituti, scuole od uffici, nei territori di cui all'art. I titoli indicati ai numeri 9° e 10° non sono validi se non provengono dallo Stato italiano.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art125 · fonte su Normattiva