Art. 127 — T. U. 1923, art. 128
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Finche' non sara' introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nei territori di cui all'art. 122, e cio' anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva