Art. 128T. U. 1923, art. 129

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[1]Oltre quanto e' stabilito nell'art. 103, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:

[2]1° coloro che sono sotto curatela, per infermita' di mente;

[3]2° le persone sulla cui sostanza e' stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti a norma di leggi del cessato regime, finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

[4]3° coloro che, per titolo di poverta', sono abitualmente a carico della carita' o beneficenza pubblica;

[5]4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedelta', di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 461, 463, 464, 512 Codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I., n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I., n. 89).

[6]Tale effetto della condanna non ha luogo in caso:

  • a)di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettere a), b), c), 60, 61, 63, 64, 65, 66 Codice penale austriaco, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I, n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco;
  • b)di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base a legge del cessato regime;
  • c)di amnistia.

[7]L'incapacita' dovra' cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, numeri 5 a 10, della legge 15 novembre 1867, (B. L. I., n. 131) con l'espiazione della pena, per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu almeno di cinque anni, e altrimenti dopo cinque anni; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena;

[8]5° le persone condannate per oziosita', vagabondaggio o mendicita' e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati;

[9]6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potesta' sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso pero' per tre anni dopo la disposizione giudiziale;

[10]7° le persone condannate piu' di due volte a pene di arresto per ubbriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubbriachezza, e cio' per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima condanna.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art128 · fonte su Normattiva