Art. 13
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[1]E' istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.
[2]Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.
[3]I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore o appartengano ad una delle seguenti categorie:
[4]1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e di arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;
[5]2° I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;
[6]3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle universita' o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;
[7]4° Coloro che conseguirono il diploma di maturita', la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;
[8]5° I membri degli ordini equestri del Regno;
[9]6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformita' delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Societa' anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
[10]7° Gli impiegati in attivita' di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle societa' ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.
[11]Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;
[12]8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito, dalla marina o dall'aeronautica, colla limitazione di cui all'articolo 3;
[13]9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;
[14]10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.
[15]Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parita' di voti, e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
[16]Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.
[17]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
[18]I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
[19]La Commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
[20]La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo 19.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 1 agosto 1926 · versione 0 su Normattiva