Art. 130

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[1]Fino a quando non saranno compiute le operazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alla popolazione del territorio indicato al precedente articolo, sono inscritti di ufficio nelle liste elettorali politiche del comune di Fiume, purche' attualmente vi abbiano la dimora abituale, abbiano compiuta l'eta' prescritta e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 103 o da corrispondenti disposizioni in vigore nei territori stessi, coloro che:

  • a)alla data del 3 novembre 1918 avevano la pertinenza a Fiume (acquistata anteriormente al 1° gennaio 1910 e non unicamente per ragione del loro ufficio) e che, inoltre, abbiano avuto, essi stessi od i loro genitori, l'ultima residenza nella parte del territorio di Fiume annessa al Regno;
  • b)oppure, prima di acquistare la pertinenza a Fiume, erano cittadini italiani;
  • c)oppure abbiano acquistata la pertinenza a Fiume posteriormente al 1° gennaio 1910 o soltanto in dipendenza del loro ufficio, e si trovino in condizioni tali che sarebbero divenuti cittadini italiani di pieno diritto in base ai trattati di pace, qualora non avessero avuto la pertinenza predetta.

[2]Possono essere inscritti nelle liste, su domanda, coloro che, oltre a possedere gli altri requisiti di cui alla prima parte del comma precedente:

  • a)avevano la pertinenza a Fiume nei modi indicati alla precedente lettera a) ed inoltre abbiano avuto, essi o i loro genitori, la residenza nella parte del territorio di Fiume annessa al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, purche' siano, per razza e lingua d'uso, di nazionalita' italiana;
  • b)oppure abbiano acquistata la pertinenza a Fiume dopo il 1° gennaio 1910, o soltanto in dipendenza del loro ufficio, abbiano risieduto, essi stessi o i loro genitori, nella parte del territorio fiumano annesso al Regno e siano, per razza e lingua d'uso, di nazionalita' italiana;
  • c)oppure, prima dell'attribuzione a Fiume delle frazioni del comune di Castua, di cui all'art. 4-b del Trattato di Rapallo, avessero avuto la pertinenza a detto Comune, nonche' essi, o i loro genitori, la residenza in una delle frazioni annesse al Regno.

[3]Coloro che vengono inscritti su domanda, per effetto del comma precedente, dovranno essere cancellati dalle liste, nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 123, quando consti che abbiano fatto domanda di opzione o di elezione per la cittadinanza di un altro Stato. Ad essi si applicano, inoltre, le disposizioni degli ultimi due commi del citato articolo, quando si verifichino le ipotesi ivi previste.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art130 · fonte su Normattiva