Art. 132
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[1]Per la prima applicazione del presente testo unico si osserveranno le norme seguenti.
[2]Il Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Fiume, nel termine di venti giorni dalla data della pubblicazione del Regio decreto 28 luglio 1925, n. 1527, provvedera' alla formazione delle liste degli elettori politici, comprendendovi tutti coloro che abbiano diritto all'inscrizione di ufficio a termini del 1° comma dell'art. 130, nonche' coloro i quali, a sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono essere inscritti su domanda, purche' questa sia stata presentata entro il quindicesimo giorno dalla data predetta insieme ai documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
[3]Possono inoltre essere inscritti d'ufficio anche i cittadini regnicoli che abbiano ristabilito o trasferito il loro domicilio nel territorio annesso prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e che, in base agli accertamenti del Commissario, risultino forniti dei requisiti per l'elettorato.
[4]Dell'avvenuta inscrizione delle persone di cui al comma precedente sara' data immediata notizia ai sindaci dei rispettivi comuni di origine, per ogni effetto di legge.
[5]La lista elettorale sara' depositata nella segreteria del Comune per giorni dieci e ne sara' dato avviso al pubblico con apposito manifesto.
[6]Nello stesso termine, si potra' ricorrere, per indebite inscrizioni od esclusioni, al Prefetto, che decidera' definitivamente nei dieci giorni successivi.
[7]Il Commissario straordinario per l'amministrazione del Comune provvedera' pure alla ripartizione di questo in sezioni, alla formazione delle relative liste, alla determinazione dei luoghi di riunione degli elettori, a tutte le pubblicazioni necessarie e ad ogni altro adempimento demandato dal presente testo unico al sindaco ed alla Commissione elettorale comunale.
[8]Il Prefetto esercitera' le attribuzioni spettanti alla Commissione elettorale provinciale e provvedera' altresi' alla designazione dei presidenti e vice presidenti degli uffici elettorali.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva