Art. 133

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E' data facolta' al Prefetto di modificare i termini previsti dal presente testo unico e di adottare ogni altra disposizione che ritenga necessaria per il normale svolgimento delle operazioni elettorali.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art133 · fonte su Normattiva