Art. 133
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' al Prefetto di modificare i termini previsti dal presente testo unico e di adottare ogni altra disposizione che ritenga necessaria per il normale svolgimento delle operazioni elettorali.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva