Art. 134
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Nella prima applicazione della legge 15 febbraio 1925, n. 122, ed in tutti i casi in cui dalla legge stessa e' sancita una causa d'incompatibilita' o d'ineleggibilita', questa dev'essere cessata nei riguardi dei singoli interessati prima dell'entrata in vigore della legge medesima e deve cessare per i deputati attualmente in carica nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento della Camera.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva