Art. 2 — T. U. 1923, art. 2
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Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 21° anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva