Art. 2T. U. 1923, art. 2

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Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 21° anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art2 · fonte su Normattiva