Art. 22T. U. 1923, art. 22

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La pubblicazione prescritta dall'articolo 20 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali la Commissione ha proposta la inscrizione nella lista elettorale.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art22 · fonte su Normattiva