Art. 25 — T. U. 1923, art. 25, e art. 6 legge 18 giugno 1925, n. 1094
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[1]La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13, non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei Comuni della Provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato, ne' impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, in attivita' di servizio.
[2]In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.
[3]A parita' di voti, e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
[4]Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.
[5]I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.
[6]In caso di scioglimento del Consiglio provinciale i membri elettivi della Commissione elettorale provinciale decadono di diritto.
[7]Alla sostituzione di essi provvede la Commissione straordinaria e le persone cosi' nominate durano in carica finche' non vengano regolarmente sostituite dal Consiglio.
[8]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.
[9]Il presidente del tribunale e il giudice che ne fa le veci e' presidente della Commissione.
[10]La Commissione ha sede nel palazzo della Prefettura.
[11]Un segretario di questa fara' da segretario della Commissione.
[12]Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
[13]Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.
[14]Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva