Art. 27T. U. 1923, art. 27

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[1]La Commissione elettorale provinciale:

[2]1° Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse; 2° Decide sulle nuove domande d'inscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute;

[3]3° Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

[4]La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma puo' anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 9.

[5]Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

[6]Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art27 · fonte su Normattiva