Art. 29 — T. U. 1923, art. 29
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[1]Ogni collegio e' diviso in sezioni. La divisione in sezioni e' fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800 ne' inferiore a 100 inscritti.
[2]Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.
[3]Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.
[4]La costituzione delle sezioni comprendenti piu' Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva