Art. 3 — T. U. 1923, art. 3
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[1]I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.
[2]Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.
[3]Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedi' anteriore alla elezione, trasmettere al sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed inscritti nelle liste del Comune stesso e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalita'.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva