Art. 32 — T. U. 1923, art. 32
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[1]Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 28, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.
[2]L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, una udienza, in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza e con rito sommario.
[3]Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'inscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullita', deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel secondo comma dell'articolo 28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o piu' elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullita', entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.
[4]In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non e' sospensivo.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva