Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
[2]In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, puo', in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva