Art. 35

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

[2]In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, puo', in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art35 · fonte su Normattiva