Art. 36
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Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva