Art. 4T. U. 1923, art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'elettore non puo' esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art4 · fonte su Normattiva