Art. 40

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il numero dei deputati per tutto il Regno e' di L'elezione dei deputati e' fatta a scrutinio uninominale secondo la circoscrizione per collegi che sara' determinata con decreto Reale, sentite le Commissioni del Senato e della Camera che furono incaricate di esaminare il disegno della presente legge. Le Commissioni suddette resteranno in carica anche in caso di scioglimento della Camera. La circoscrizione sara' stabilita in guisa che ogni collegio sia contenuto tutto nell'ambito di una stessa Provincia.

[2]La tabella dei collegi cosi' formata fara' parte integrante del presente testo unico.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art40 · fonte su Normattiva