Art. 41
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[1]Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la corrispondente circoscrizione dei Collegi debbono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento della popolazione.
[2]I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, mandamenti, circondari e provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva