Art. 45 — T. U. 1923, art. 45, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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[1]La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:
[2]1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9, agli effetti dell'articolo 66;
[3]2° Un esemplare della lista degli elettori della sezione autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 62, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'articolo 3, ugualmente autenticata, nonche' l'elenco di cui al 3° comma dello stesso art. 3;
[4]3° I verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49; 4° Il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sara' stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle buste contenute;
[5]5° Due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva