Art. 48 — T. U. 1923, art. 48, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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[1]In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.
[2]In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di un collegio, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, purche' non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.
[3]La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
[4]Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorita' giudiziarie.
[5]Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.
[6]Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato del grado 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva