Art. 49T. U. 1923, art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 1 agosto 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Fra la domenica ed il mercoledi' inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale ne' della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio comunale e' sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

[2]Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.

[3]In seconda convocazione, indetta regolarmente, la seduta e' valida qualunque sia il numero dei presenti.

[4]Agli eletti il sindaco notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il venerdi' precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

[5]A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennita' di lire venti.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 1 agosto 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art49 · fonte su Normattiva