Art. 51 — T. U. 1923, art. 51, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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[1]Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:
[2]1° I cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della provincia;
[3]2° I notai aventi residenza nella provincia;
[4]3° I segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della provincia;
[5]4° Gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella provincia;
[6]5° Gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.
[7]La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.
[8]Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
[9]Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva