Art. 51

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[1]Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

[2]1° I cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della provincia;

[3]2° I notai aventi residenza nella provincia;

[4]3° I segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della provincia;

[5]4° Gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella provincia;

[6]5° Gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

[7]La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

[8]Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

[9]Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art51 · fonte su Normattiva