Art. 54

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[1]Quando in un Collegio risulti presentata una sola candidatura, la Commissione provinciale trasmettera' al Presidente del tribunale, cui spetta ai sensi del successivo articolo 81 fungere da ufficio centrale, analoga dichiarazione con invito a provvedere alla proclamazione dell'unico candidato.

[2]Nella prima domenica successiva alla ricezione di tale invito, il Presidente, sentito l'ufficio centrale, nei modi di cui all'articolo 81, proclamera' l'unico candidato e provvedera' quindi nei sensi indicati dall'ultimo comma dell'articolo 82.

[3]Qualora, invece, in un Collegio non sia stata presentata nessuna candidatura, la Commissione provinciale ne dara' notizia alla Presidenza della Camera, la quale provvedera' ai sensi del secondo comma dell'articolo 42.

[4]Ove un candidato regolarmente proposto muoia dopo l'ultimazione delle operazioni della Commissione elettorale, questa riaprira' i termini per la presentazione di nuove candidature purche' non oltre il giovedi' prima della elezione e di cio' dara' avviso da pubblicarsi a cura dei Sindaci in tutti i Comuni del collegio.

[5]Ove, per effetto della morte di uno dei candidati, non resti in un collegio che una sola candidatura e non sia possibile riaprire i termini ai sensi del comma precedente, la Commissione elettorale provinciale ordinera' la sospensione della elezione in quel collegio, per il quale sara' provveduto con elezione suppletiva nei modi di cui all'articolo 42 della presente legge.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art54 · fonte su Normattiva