Art. 57

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[1]Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 116 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

[2]Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art57 · fonte su Normattiva