Art. 58T. U. 1923, art. 58, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

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Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonche' il presidente, il vice-presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' siano inscritti come elettori in altra sezione o in altro collegio.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art58 · fonte su Normattiva