Art. 58 — T. U. 1923, art. 58, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonche' il presidente, il vice-presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' siano inscritti come elettori in altra sezione o in altro collegio.
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