Art. 59 — T. U. 1923, art. 59
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[1]Alle ore 16 del sabato precedente l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 55.
[2]Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva