Art. 6T. U. 1923, art. 6

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Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art6 · fonte su Normattiva