Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva