Art. 61 — T. U. 1923, art. 61
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[1]Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 39, nonche' i candidati del Collegio.
[2]Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva