Art. 69
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[1]Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.
[2]E' consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o piu' schede del rispettivo candidato: il presidente dovra' pero' vigilare perche' tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.
[3]L'elettore si reca in una delle cabine a cio' destinata ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di cui all'articolo 46.
[4]Prima di abbandonare la cabina l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica l'identita' esaminando la firma ed il bollo nonche' confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.
[5]Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.
[6]Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna;
[7]e l'elettore, che le abbia presentate, non puo' piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fara' anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.
[8]Per siffatta mancata riconsegna l'elettore e' punito con ammenda fino a lire trecento.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva