Art. 70 — T. U. 1923, art. 70, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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[1]Se l'espressione del voto non e' compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la busta dall'elettore dichiarandone la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.
[2]Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, e' punito con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva