Art. 71 — T. U. 1923, art. 71
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Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nell'impossibilita' di esprimere il voto, e' ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva