Art. 72T. U. 1923, art. 72, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

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[1]Se un elettore riscontra che e' deteriorata la busta consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, puo' richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «busta deteriorata» con la sua firma.

[2]Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore a norma degli articoli 65 e 66. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 69, e' annotata la consegna della nuova busta.

[3]In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta e' deteriorata. In nessun caso sara' ammessa la consegna di una terza busta.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art72 · fonte su Normattiva