Art. 74 — T. U. 1923, art. 74
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Qualora si verifichi la materiale impossibilita' di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 60, il presidente, udito il parere degli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio possono soddisfare alla sincerita' e segretezza del voto, nonche' al buon ordine delle operazioni elettorali, restando pero' riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullita' di queste, a norma dell'articolo 84.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva