Art. 75 — T. U. 1923, art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 84, sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullita' dei voti.
[2]Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva